Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2507 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2507 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GRECO GUIDO N. IL 17/10/1959
avverso la sentenza n. 302/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
10/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.

GRECO Guido ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe,

che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 368 cod.pen., e, reiterando i
motivi d’appello, sostiene:
1. che la falsa incolpazione, insita nella falsa denuncia di smarrimento dell’assegno bancario dato a Venuti Renato, avrebbe avuto per oggetto il reato di appro-

bile il delitto di calunnia;
2. che non sarebbero credibili le dichiarazioni del prenditore dell’assegno in questione, che assume di averlo ricevuto a garanzia della restituzione di un prestito.

§2.

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, perché la sen-

tenza impugnata fornisce adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni
della decisione, attenendosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui
la falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario dato in pagamento di un debito, attribuendo al legittimo prenditore l’impossessamento o la ricezione illeciti del titolo, simula a suo carico il reato di furto o di ricettazione, e non invece quello di appropriazione indebita di cosa smarrita, atteso che tale ultimo reato presuppone che la
cosa oggetto di appropriazione sia definitivamente uscita dalla sfera di disponibilità del
possessore, il che non avviene nel caso dell’assegno, le cui annotazioni permettono
sempre di risalire all’identificazione del titolare del conto su cui il titolo è tratto (v. ex
plurimis, Sez. 6, n. 37017 del 27.05.2003, Russo, rv 226793).
I motivi di ricorso appaiono altresì privi del necessario requisito della specificità, perché ripropongono le medesime censure enunciate nei motivi d’appello senza
confrontarsi con le argomentazioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, cosicché, non assolvendo la funzione di critica puntuale alla sentenza impugnata, devono
considerarsi meramente apparenti e, quindi, privi del requisito della specificità (v. ex
plurimis, Cass., Sez. 6, 8.5.2009 n. 22445, rv 244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

priazione di cosa smarrita, che, mancando la querela, renderebbe inconfigura-

t

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1’11 dicembre 2012.

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