Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25069 del 04/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25069 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TEMCIUC COSTICA CRISTINEL N. IL 05/04/1973
avverso la sentenza n. 4449/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 23/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 04/12/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, per un verso, la motivazione
sulla base della quale è stato confermato il diniego dell’attenuante in discorso appare,
di per sé, del tutto corretta, avendo la corte d’appello posto in luce, nell’essenziale, la
macroscopica sproporzione della reazione violenta posta in essere dall’imputato
rispetto al preteso fatto ingiusto della vittima, costituito da offese verbali riferite,
peraltro, non allo stesso imputato ma ad un cugino di costui, per vecchie vicende
risalenti all’epoca in cui entrambi erano ancora in Romania (il che è perfettamente in
linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, quale espresso, fra le più
recenti, da Cass. I, 15-30 luglio 2010 n. 30469, Luciano, RV 248375, e Cass. I, 14
marzo — 12 aprile 2013 n. 16632, Caridi, RV 255683, secondo cui, pur non essendo
richiesto, ai fini del riconoscimento della provocazione, il requisito di una vera e
propria proporzionalità tra fatto ingiusto e reazione, detto riconoscimento non può,
tuttavia, aver luogo quando tra l’uno e l’altra manchi “un qualsiasi rapporto di
adeguatezza” o, in altri termini, si sia in presenza di una sproporzione da riguardarsi
come “macroscopica”); per altro verso, le doglianze proposte, sul punto in questione,
nell’atto di ricorso si appalesano, a fronte della specificità della suddetta
motivazione, come del tutto inconsistenti, risolvendosi esse o in apodittiche e
generiche espressioni di dissenso rispetto alla valutazione operata dalla corte di
merito, ovvero in richiami ad arresti giurisprudenziali relativi ai criteri da seguire per
la qualificabilità del fatto della vittima come “ingiusto”, senza alcuna indicazione,
tuttavia, delle specifiche ragioni per le quali, nella specie, tali criteri sarebbero da
ritenere disattesi;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Ch E P C) 2; n- AMA
IN CANCELLERIA
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2014. Sezione
VII Penale

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di tale I EMCIUC
Costica Cristinel alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di lesioni
gravi in danno di Rotaru Gernut;
– che avverso detta sentenza ha propostoi ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, lamentando come ingiustificato il confermato diniego della invocata
attenuante della provocazione, di cui all’art. 62 n. 2 c.p.;

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