Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25068 del 04/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25068 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUDOROVIC MICHELE N. IL 14/03/1985
avverso la sentenza n. 1143/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
26/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 04/12/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in primo luogo perché la proposta
doglianza presenta carattere di novità rispetto al contenuto dell’atto d’appello, quale
risulta dalla non contestata sintesi che si legge nell’impugnata sentenza, secondo la
quale il gravarne era essenzialmente diretto ad ottenere la sola mitigazione del
trattamento sanzionatorio, senza porre in discussione la configurabilità del tentativo
punibile; in secondo luogo perché, in ogni caso, a fronte della parimenti non
contestata ricostruzione del fatto secondo la quale l’imputato, all’atto in cui fu
sorpreso dalla persona offesa, era già all’interno della vettura e stava armeggiando
con i fili elettrici strappati dal loro alloggiamento, non si vede (né si spiega) quale
dirimente significato, ai fmi della esclusine del tentativo punibile, sarebbe stato da
attribuire alla pretesa ( e non meglio precisata) “attività collaborativa” che l’imputato
avrebbe prestato, secondo quanto si legge nel ricorso, nella immediatezza del fatto,
come pure all’ “immediato pentimento” da lui manifestato ed alla “sostanziale
riconciliazione” che sarebbe intervenuta con la persona offesa prima dell’intervento
delle forze dell’ordine;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2014.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di HUDOROVIC
Michele alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa per ilk reato di
tentato furto aggravato di un’autovettura;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56,
comma III, c.p. e 192 c.p.p., sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che non sarebbe
stato tenuto conto degli elementi dai quali sarebbe stata desumibile la configurabilità,
nel caso di specie, della desistenza, con conseguente esclusione del tentativo punibile;

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