Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25066 del 04/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25066 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OCCHIGROSSI ROBERTO N. IL 10/06/1973 parte offesa nel
procedimento
c/
TREMENTOZZI SERGIO N. IL 17/09/1963
avverso la sentenza n. 48/2013 GIUDICE DI PACE di PALESTRINA,
del 16/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 04/12/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per la pregiudiziale ed assorbente
ragione che esso non può dirsi sostenuto da interesse giuridicamente apprezzabile in
questa sede, alla luce del principio affermato dalle S.U. di questa Corte con la
sentenza 21 giugno — 17 settembre 2012 n. 35599, p.c. in proc. Di Marco ed altri, RV
253242, secondo cui la parte civile (ma il principio vale, all’evidenza, anche per la
persona offesa non costituita parte civile), “è priva di interesse a proporre
impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per
improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia
penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio (rectius:
svantaggio — N. d.R.) ai fini dell’azione civilistica”;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro cinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro cinquecento alla
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2014.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu dichiarato non doversi procedere nei confronti di
TREMENTOZZI Sergio in ordine al reato di lesioni in danno di OCCHIGROSSI
Roberto per ritenuta nullità della querela:
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del propriuo
difensore di fiducia, la persona offesa OCCHIGROSSI, denunciando come erronea,
in fatto e il diritto, la pronuncia di nullità della querela;
– che la difesa dell’imputato ha fatto pervenire memoria con la quale chiliede che il
ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigfettato;

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