Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25065 del 04/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25065 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUAYAD OTMAN N. IL 10/06/1989
avverso la sentenza n. 2711/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 04/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 04/12/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, alla luce del noto e consolidato
orientamento giurisprudenziale, quale espresso, fra le più recenti, da Cass. II, 26
giugno — 18 settembre 2009 n. 36245, Denaro, RV 245596, secondo cui: “La
specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantita’ di pena irrogata, specie
in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, e’ necessaria soltanto se la
pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo
altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133
cod. pen. le espressioni del tipo: «pena congrua>>, «pena equa>> o «congruo
aumento>>, come pure il richiamo alla gravita’ del reato o alla capacita’ a
delinquere”; principio, questo, che ben si attaglia al caso di specie, avuto riguardo,
per un verso, alla entità della pena inflitta, assai più vicina al minimo che al massimo
della pena edittale e, per altro versoi, alla più che adeguata motivazione offerta, sul
punto in questione, dalla corte territoriale, perfettamente in linea con l’orientamento
giurisprudenziale dianzi richiamato;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2014.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di tale BOUAYAD
Otman alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di furto
aggravato di due pneumatici;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, lamentando come ingiustificato il mancato accoglimento della
richiesta di riduzione della pena al minimo edittale;

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