Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25064 del 04/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25064 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASI PIERO N. IL 07/05/1986
avverso la sentenza n. 1198/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 01/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 04/12/2014

Con i motivi di ricorso la difesa deduceva:
la nullità della sentenza per mancanza,contraddittorietà ed illogicità della
motivazione,sostenendo che la Corte territoriale aveva omesso di indicare le ragioni
che avevano determinato la decisione,ed aveva in tal modo violato il diritto di
difesa,ritenendo la violazione dell’art.192 CPP.
Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento impugnato si presenta specificamente articolato e adeguatamente
motivato,essendo stati esaminati compiutamente dal giudice di appello i motivi di
gravame,disattesi con logiche argomentazioni non smentite dalla difesa.
I motivi di ricorso si rivelano del tutto generici ed assertivi, come tali
inammissibili,non individuando alcun punto della decisione sul quale si configuri il
difetto della motivazione;pertanto il ricorso non è dotato dei requisiti previsti
dalr art.581 CPP.
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del gravame,a cui consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo
determinare in euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Roma,deciso in data 4 dicembre 2014.

Il difensore di MASI Piero,con atto depositato il 22.11.13, proponeva ricorso per
cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna,in data
1.10.13 che riformava la sentenza del Tribunale del luogo,in data 11.5.10,dichiarando
non doversi procedere per il reato di cui al capo C)(art.223-220 in rel.alP art.49 L.F.)
perché estinto per prescrizione; rideterminava la pena per i capi A-B-(art.216
LF.contestati per la bancarotta documentale e patrimoniale,ascritti all’imputato nella
qualità di amministratore della società Jambon srl. dichiarata fallita in data
15.1.2004,escludendo l’aggravante di cui all’art.219 LF.,e con le attenuanti generiche
ritenute equivalenti,in anni tre di reclusione,interamente condonata.

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