Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25063 del 04/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25063 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUDOROVIC EROS N. IL 23/07/1974
avverso la sentenza n. 5114/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 04/12/2014

Il ricorso risulta inammissibile.
Invero dal testo del provvedimento si desume la adeguata motivazione in ordine alle
richieste difensive,che risultano disattese in base a logiche argomentazioni e con
specifici riferimenti alle modalità della condotta dell’imputato,idonee a rivelare la
consapevolezza del soggetto di prelevare materiale altrui,onde è stata correttamente
esclusa l’ipotesi di impossessamento della” res derelicta”.
I motivi di gravame si presentano meramente ripetitivi e generici,oltre che
manifestamente infondati in ordine alla censura sul difetto di motivazione,come tali
inammissibili,trattandosi di ricorso non rispondente ai requisiti indicati dall’art.581
CPP.
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del gravame,ed il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
Cassa delle Ammende,che si ritiene di determinare in euro 1.000,00-

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle
Ammende.
Roma,deciso in data 4 dicembre 2014.

Con sentenza in data 16.12.2013 la Corte di Appello di Milano confermava la
sentenza emessa dal Tribunale del luogo,in data 15/2/2013 ,con la quale
HUDOROVIC Eros era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusionen euro
300,00 di multa quale responsabile del reato di tentato furto aggravato.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo
l’erronea applicazione della legge penale,in ordine alla sussistenza dell’elemento
psicologico del reato.A riguardo evidenziava che l’imputato si era limitato alla
raccolta di materiale ferroso(attività alla quale era dedito);
in secondo luogo deduceva il difetto di motivazione del provvedimento
impugnato,del quale chiedeva l’annullamento.

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