Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25062 del 04/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25062 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZZI LUCIA N. IL 13/12/1959
avverso la sentenza n. 2397/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 25/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 04/12/2014

Il ricorso si rileva inammissibile per manifesta infondatezza.
La sentenza impugnata rende specifica e logica motivazione in ordine al mancato
accoglimento delle richieste difensive,evidenziando i fattori ostativi alla concessione
di riduzione della pena per prevalenza delle attenuanti generiche,tra i quali il
comportamento manifestato dall’imputata con la reiterazione delle condotte illecite
della stessa indole,sintomatiche di pericolosità.
Il giudizio di bilanciamento delle attenuanti è rimesso al potere discrezionale del
giudice di merito,che ha ritenuto,in grado di appello,la congruità della pena in
concreto inflitta secondo i criteri di cui all’art.133 CP.
I motivi di gravame si presentano dunque inammissibili,in quanto manifestamente
infondati e meramente ripetitivi delle deduzioni proposte in appello;infine resta
incensurabile,nel giudizio di legittimità,la valutazione della congruità della pena
espressa dal giudice di merito con adeguata motivazioneVa pertanto dichiarata l’inammissibilità del gravame,condannando la ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma,deciso il 4 dicembre 2014-

Con sentenza in data 25.10.13 la Corte di Appello di Bologna confermava a carico di
RIZZI Lucia la sentenza emessa dal Tribunale del luogo,in data 15/9/10,con la quale
l’imputata era stata condannata ,quale responsabile del reato di cui agli art.56-624 bis
CP,alla pena di mesi 4 di reclusione,€100,00 di multa,previa concessione delle
attenuanti generiche,ritenute equivalenti alla recidiva,e con la diminuente del rito
abbreviato.Era stata revocata dal giudice la sospensione condizionale della pena
concessa dal Tribunale di Forlì /Sez.di Cesena,con sentenza del 28.6.2006,divenuta
definitiva il 21.7.2006Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata
deducendo:
la mancanza,o manifesta illogicità della motivazione.
A riguardo evidenziava la illogicità della motivazione resa dal giudice di appello in
ordine alla richiesta di riduzione della pena per prevalenza delle già concesse
attenuanti generiche,essendo stata evidenziata la precaria condizione di salute
dell’imputata,e la lieve entità del fatto contestato.

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