Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25061 del 04/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25061 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIAS TORRES CESAR ANDRES N. IL 07/02/1964
avverso la sentenza n. 13023/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
20/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 04/12/2014

Il ricorso risulta inammissibile.
Premesso che la sentenza di patteggiamento ex art.444 CPP si esaurisce nella
delibazione ad un tempo positiva e negativa.
Positiva quanto all’accertamento:1) della sussistenza dell’accordo delle parti
sull’applicazione di una determinata pena;2) della correttezza della qualificazione
giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali
circostanze;3) della congruità della pena patteggiata,ai fini e nei limiti di cui all’art.27
,terzo comma ,Cost.;4) della concedibilità della sospensione condizionale della
pena(v.SU,n.5777 del 27/3/1992-RV191135-Di Benedetto-)
Che dal testo del provvedimento impugnato si desume la applicazione della pena
finale richiesta dalle parti e la adeguata motivazione sulla congruità del trattamento
sanzionatorio,deve ritenersi vincolante tra le parti l’accordo ratificato dal giudice.
In talsenso le censure del ricorrente ,inerenti alla applicazione dell’aggravante ex
art.625 n.4 CP ed al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti
generiche,devono ritenersi inammissibili in quanto tese a porre in discussione
l’accordo di natura negoziale ratificato dal giudice sulla entità della pena.
Invero in tema di patteggiamento ,è inammissibile l’impugnazione della sentenza che
applica la pena nella misura finale esattamente concordata dalle parti(v.Cass.Sez.VI
del 7.2.2013,n.6157)In conclusione va dichiarata l’inammissibilità del ricorso,ed il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende,che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00-

Con sentenza in data 20.11.2013 il Giudice monocratico del Tribunale di Milano
disponeva l’applicazione della pena nei confronti di DIAS TORRES Cesar
Andrei,imputato del reato di cui agli art.624-625 n.4 CP(acc.in data
16.10.2013 ,determinandola sull’accordo delle parti,ai sensi dell’art.444 CPP in mesi
otto di reclusione,euro 200,00 di multa,previa concessione delle attenuanti generiche
ritenute equivalenti alla contestata aggravante,concedendo in benefici di legge.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo:
mancanza di motivazione circa la sussistenza dell’aggravante della destrezza,e in
ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto
all’aggravante ex art.625 n.4 CP. ed alla contestata recidiva-

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Roma,deciso in data 4 dicembre 2014.

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