Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25060 del 04/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25060 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RETAMOZO MIRANDA SONIA ANTONIA N. IL 19/02/1978
OCHA VERGARA ANA DILIA N. IL 03/11/1980
avverso la sentenza n. 438/2011 TRIBUNALE di BIELLA, del
18/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
Data Udienza: 04/12/2014
Avverso tale sentenza le due imputate dichiaravano con separati atti di proporre
ricorso per cassazione,riservando la formulazione dei motivi al difensore,Avv
Giannino Caracciolo.
Non risultano depositati motivi di impugnazione.
Va dunque dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi,in quanto privi dei requisiti previsti
dall’art.581 CPP.
Alla declaratoria di inammissibilità del gravame,consegue la condanna di ciascuna
delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che si ritiene di determinare in euro 1.500,00PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna delle ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 a favore della Cassa delle
Ammende.
Roma,deciso in data 4 dicembre 2014.
Con sentenza in data 18.5.2011 il Giudice monocratico del Tribunale di Biella nel
procedimento a carico di RETAMOZO Miranda Sonia Atonia e OCHA Vergara Ana
Dilia,imputate d del reato di furto aggravato,nonché la prima della contravvenzione di
cui all’art.707 CP.-disponeva sull’accordo delle parti ,ai sensi dell’art.444 CPPl’applicazione della pena nei confronti della Retamozo determinandola in mesi otto di
reclusione €300,00 di multa,nei confronti della OCHA determinandola in mesi sei di
reclusione,€200,00 di multa,con il beneficio della sospensione condizionale.