Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2506 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2506 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ARRIGO VINCENZO N. IL 16/05/1961
avverso la sentenza n. 5412/2010 TRIBUNALE di BRESCIA, del
21/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

30743/12 RG

ORDINANZA

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata dal
Tribunale di in data 21.10.2011, ricorre l’imputato VINCENZO ARRIGO a mezzo
del difensore avv. GARATTI, enunciando vizi di motivazione per la ritenuta
2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è diverso da quelli
consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della
prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da
considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza
della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere
la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità
della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent.
34494 del 13.7 17.10.2006).

Né il giudice può pronunciare sentenza di

proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà
delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle
esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. (Sez.6, sent.
15700 del 25.3 14.4.2009).

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012

sussistenza del reato di evasione, ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

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