Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25059 del 04/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25059 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GUGLIELMO ERMINIA N. IL 18/11/1967
avverso la sentenza n. 3002/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 04/12/2014

Il ricorso si rivela inammissibile.
Il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato in merito alle richieste
avanzate dalla difesa appellante,rilevando la adeguatezza della pena inflitta in primo
grado,alla stregua dei criteri dettati dall’art.133 CP.,con specifico riferimento alla
reiterazione delle condotte illecite ed alla esistenza di precedenti penali specifici.
I motivi di gravame si presentano del tutto generici oltre che manifestamente
infondati alla stregua della motivazione della impugnata sentenza.
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso,e la ricorrente va condannata come
per legge al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa
delle Ammende,che si ritiene di determinare in euro 1.000,00PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 alla Cassa delle AmmendeRoma,deciso in data 4 dicembre 2014.

Il Difensore di DI GUGLIELMO Erminia,con atto datato 18/7/13 proponeva ricorso
per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma,in data 46-13,con la quale era stata confermata la sentenza emessa dal Giudice monocratico
del Tribunale di Tivoli,in data 14.11.2007,che condannava l’imputata quale
responsabile di reati di furto tentato e consumato (art.110-56-624-625 n.2-99 co.4
CP;e art.624-625 n.2CP)infliggendo la pena di mesi sei di reclusione,euro 180,00 di
multa.
Con il ricorso la difesa deduceva:
la mancanza di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio,del quale
l’appellante aveva lamentato l’eccessiva entitàCensurava la decisione in quanto viziata da motivazione apparente.

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