Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25058 del 04/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25058 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOLINARI JONNY N. IL 30/08/1973
avverso la sentenza n. 6366/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 04/12/2014

Con il ricorso la difesa deduceva:
la carenza e contraddittorietà della motivazione inerente all’applicazione dell’art.62
bis CP.
Censurava la decisione,con la quale era stata disattesa la richiesta della difesa relativa
al bilanciamento tra le attenuanti generiche e l’aggravante contestata ai sensi
dell’art.625 n.2 CP,ritenendo inadeguata la motivazione.
Il ricorso risulta inammissibile.
Invero il provvedimento impugnato risulta dotato di congrua e specifica motivazione
in ordine alle richieste avanzate dalla difesa in grado di appello,ove si chiedeva la
prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sull’aggravante contestata.
La motivazione risulta conforme al dettato dell’art.133 e dell’art.62 bis CP.oltre che
rispondente ai canoni giurisprudenziali,che consentono al giudice di merito di negare
il richiesto beneficio in base alla valutazione dei precedenti penali dell’imputato.
Il ricorso deve dunque ritenersi inammissibile per manifesta infondatezza.
Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende,che si
ritiene di determinare in euro 1.000,00PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali,e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma,deciso il 4 dicembre 2014
Il Consigliere relatore

Il difensore di MOLINARI Jonny con atto datato 21.10.13 proponeva ricorso per
cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma,in data
24.6.13,che aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone,in data
24.10.2008,che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di furto
aggravato(art.624 e 625 n.2 CP,in danno dell’ENEL-acc.in data 24.1.2006)condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa.

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