Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25057 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25057 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROCCA ANTONIO N. IL 24/09/1990
avverso la sentenza n. 742/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 21/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 19/09/2014

n.147 ricorrente ROCCA Antonio

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato

– giudicato

responsabile, con doppia statuizione conforme di condanna nei gradi del giudizio
di merito, del reato di cui all’art. 186, comma 2° lett.b) cod. strada, commesso

difensori,chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3°, cod.proc.pen., perché

proposto per vizi di violazione della legge processuale e per vizi motivazionali,
manifestamente infondati e perché privo del requisito di specificità.
La Corte d’appello di Catanzaro, confermando la sentenza di condanna di
primo grado, ha invero adeguatamente ed esaustivamente motivato in ordine
all’affermazione della penale responsabilità del prevenuto, sottoposto ad
alcooltest, articolatosi in due successive

verifiche attestanti uno stato di

ebbrezza penalmente rilevante (1,21 gr./I., alla prima prova; 1,28 gr./I., alla
seconda ), a nulla rilevando la pluralità dei tentativi di misurazione dell’etilernia,
dovuta verosimilmente alla volontà dell’imputato di immettere aria
nell’etilometro in quantità insufficiente onde impedire la registrazione del tasso
etilico, fermo peraltro il contenuto della testimonianza dei verbalizzanti che
riscontrarono, nel prevenuto, all’atto del controllo, inequivoci sintomi dello stato
di ebbrezza, poi confermato dal riferito esito dell’accertamento strumentale.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della cassa
delle ammende, della somma stimata in euro 1.000,00, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso
(cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2014.

in Mesoraca il 25 ottobre 2009 – ricorre per cassazione, a mezzo dei

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