Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25056 del 19/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25056 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHEKER HAMAMI N. IL 26/02/1978
avverso la sentenza n. 3183/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
DEPC),Srrorr,”
IN CANCELL ERIA
Sezione VII Penaie
16
2015
fr’ s/A1
Ilter
Data Udienza: 19/09/2014
n.143 ricorrente CHEKER HAMANI
Motivi della decisione
L’imputato ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la
sentenza di cui in epigrafe emessa a conferma di quella di primo grado, con la
quale, in esito a giudizio abbreviato, fu dichiarato responsabile, per quanto qui
di detenzione, a fini di spaccio e di illecita cessione di diversi quantitativi di
eroina e cocaina: fatti commessi in Pisa il 15 ottobre 2010 e condannato alla
pena di anni quattro,mesi quattro di reclusione ed euro 22.000,00 di multa,
concesse le attenuanti generiche, dolendosi, in termini generici ed assertivi, del
vizio di motivazione in punto responsabilità ed in punto pena.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
per motivi manifestamente infondati, attesa la doppia statuizione conforme di
condanna quanto alla penale responsabilità (ribadita anche dalla pronunzia di
questa Corte che annullò parzialmente la precedente sentenza emessa in grado
d’appello unicamente in punto alla richiesta di riconoscimento della speciale
attenuante del “fatto lieve”) e la congrua motivazione da cui è corredata la
sentenza impugnata. Va altresì rilevato, a’ sensi dell’art. 591, comma 1, lettera
c), codice di rito,che i motivi dedotti risultano privi del requisito della specificità,
consistendo nella generica esposizione di censure, senza alcun contenuto di
concreta ed effettiva critica alla decisione impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q N1
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2014.
rileva, del delitto sub A, di cui agli artt.110 cod. pen.,73 d.P.R. n. 309/1990,