Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25055 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25055 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCULLI SAMUELE N. IL 21/01/1977
avverso la sentenza n. 1327/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 19/09/2014

n.138 ricorrente MARCULLI Samuele

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato

– giudicato

responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett.c) e 2-sexies

cod.

conforme di condanna nei gradi del giudizio di merito – ha interposto
personalmente ricorso per cassazione,deducendo vizi della motivazione in punto
all’inutilizzabilità dell’alcooltest.
Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché

manifestamente infondato.
I Giudici di seconda istanza hanno ribadito che, contrariamente a quanto
obiettato dal ricorrente, dal verbale di accertamenti urgenti, acquisito agli atti,
risultava che l’imputato fu ritualmente avvertito,prima dell’espletamento degli
accertamenti dell’etilemia, della facoltà di farsi assistere da un difensore, ferma
la raggiunta prova della responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli,
per effetto del tasso alcoolemico,risultato pari a 1,95 gr./I.alla prima prova ed a
1,93 g./I. ,alla seconda.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile
alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00, in favore della cassa
delle ammende della somma.
Così deciso in Roma, 19 settembre 2014.

strada, commesso in Bagnatica 11 novembre 2009, con doppia statuizione

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