Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25053 del 19/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 25053 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

-49R~ZA

sul ricorso proposto da:
BURGIO DAVIDE N. IL 13/12/1972
avverso la sentenza n. 17201/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
18/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 19/09/2014

n.132 ricorrente BURGIO Davide

Motivi della decisione

L’ imputato in epigrafe propone,a mezzo del difensore, ricorso per
cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti il 13 novembre 2013
dal

GIP del Tribunale di ROMA ex art. 444 cod. proc. pen. in quanto

n. 309/1990 ( capo A); dagli artt.110 cod. pen., 2 e 7 Legge n.895 del 1967
(capo B) e dagli artt. 110, 648 cod. pen. (capo C): fatti commessi in Roma Ostia il 22 luglio 2013, con applicazione della pena concordata con il P.M. di anni
QUATTRO di reclusione ed euro 4.000,00 di multa concesse le attenuanti
generiche e ritenuta la continuazione (pena base: 7 anni di reclusione ed euro
7.000,00 di multa per il più grave delitto sub A,aumentata per i reati continuati
sub B e C, ad anni 9 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, diminuita ex art.
62-bis cod. pen. ad anni 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa )
Denunzia il ricorrente violazioni della legge processuale e sostanziale in punto
alla carenza di procura speciale in capo al difensore per concludere il
patteggiannento ed al diniego dell’applicazione della speciale attenuante del
“fatto lieve” circa il delitto sub A e quindi alla congruità della pena.
Con motivi nuovi depositati in cancelleria il 3 settembre 2014, ha lamentato il
difensore la sopravvenuta illegalità della pena quanto al più grave delitto sub A,
attesa la pronunzia della sentenza n.32/2014 della Corte Costituzionale, nelle
more intervenuta.
Le censure non attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono
manifestamente infondate.
Deve preliminarmente rilevarsi l’assoluta inconferenza dell’eccepito difetto di
procura speciale in capo al difensore, a rappresentare l’imputato agli effetti del
disposto dell’art. 444 cod.proc.pen., attesochè, come

si legge nel verbale

dell’udienza del 18 ottobre 2013 fissata agli effetti della conclusione dell’accordo
sulla pena, alla stessa ebbe a presenziare l’imputato che fece propria l’istanza di
patteggiamento, in mancanza di procura speciale conferita al difensore.
Quanto alle doglianze in punto alla qualificazione giuridica del fatto, è opportuno
ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato
l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità,
questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla qualificazione
giuridica

del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla applicazione e

comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle modalità di
applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi dì pena illegale:

responsabile dei delitti previsti dagli artt. 110 cod. pen., 73 comma 1-bis d.P.R.

eventualità neppure prospettata in ricorso ( cfr.,ex mu/tis:

Sezione VII, 21

dicembre 2009, El Hanana).

Ex art. 609, comma 2° codice di rito va comunque rilevata

d’ufficio la

sopravvenuta illegalità del trattamento sanzionatorio,come anche eccepito dal
ricorrente con i motivi nuovi.
Giova rammentare che la Corte costituzionale,con sentenza n. 32 del 2014
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 5 marzo 2014 e quindi con effetti ex

costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies del decreto legge 30 dicembre 2005 n.
272, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 21 febbraio
2006 n. 46 con cui venne introdotta (per usare le stesse parole del Giudice delle
leggi ) ” una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di

stupefacenti sia sotto il profilo delle incriminazioni che sotto quello
sanzionatorio”, significativamente imperniato nella parificazione quoad poenam
dei delitti riguardanti le c.d. “droghe leggere” con quelli aventi ad oggetto le c.d.
“droghe pesanti”. Per l’effetto, acclarata l’illegittimità della valenza
modificativa/abrogativa della novella, si è automaticamente determinata la ”
reviviscenza ” delle disposizioni originarie dettate – sub art. 73 – dal d.P.R. 9
ottobre 1990 n. 309 – Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza,con specifico riferimento alle specifiche fattispecie
incriminatrici ed al relativo trattamento sanzionatorio. Come peraltro sottolineato
dalla stessa Corte costituzionale,si pone, in relazione ai processi pendenti nei
quali non sia intervenuta sentenza definitiva, la necessità, a mente del chiaro
disposto dell’art. 2, comma 4° cod.pen., dell’applicazione della disposizione più
favorevole al reo, attesochè ( com’è pacifico ) le disposizioni penali in vigore alla
data surrichiamata del commesso reato risultano diverse da quelle posteriori ed
attualmente applicabili, in particolare per quanto attiene alla previsione della
misura delle sanzioni penali. E’ pacifico che l’individuazione della disposizione più
favorevole al reo in tema di trattamento sanzionatorio applicabile nel caso
concreto va compiuta tra la normativa vigente all’epoca del fatto e quella
divenuta attualmente applicabile,per effetto dell’intervento “ripristinatorio ” di
quella originariamente introdotta – e mai legittimamente abrogata o modificata
dalla novella di cui alla legge n. 46 del 2006 -; ciò per effetto della pronunzia di
incostituzionalità che, ovviamente, non può venire in giuoco ex se , a norma
dell’art.2 comma 4° cod. pen. quale tertium comparationis, non trattandosi di
“nuova disposizione di legge “. Ne discende che attualmente i delitti commessi
dall’imputato in continuazione “interna ”

sub capo A, in riferimento alle droghe

c.d. leggere, risultano puniti,ex art. 73, comma 4° del citato d.P.R., con la pena

2

art. 136 Cost., a far tempo dal giorno successivo ) ha dichiarato l’illegittimità

della reclusione da due a sei anni e con quella della multa, da 5.164 a 10.329
euro. Ciò è intuitivamente apprezzabile nel caso di pena irrogata in relazione ad
un singolo episodio delittuoso, restando facilmente individuabile il riferimento al
minimo edittale. Qualora, come nel caso di specie in cui si addebita all’imputato
sub A la detenzione a fini di spaccio, di diversi quantitativi di marijuana,cocaina
ed hashish, vengano in esame più violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990,
ritenute in continuazione, può effettivamente ricorrere l’eventualità che, pur

è stata coinvolta dalla dichiarazione di incostituzionalità ( o che la normativa
anteriormente in vigore fissava nel minimo, in misura superiore a quella
modificata dalla novella del 2006 in relazione alle c.d. droghe pesanti, da
ritenersi quindi,anche attualmente, più favorevole al reo ) gli aumenti applicati a
titolo di continuazione per delitti concernenti le c.d. droghe leggere abbiano
inciso in termini significativi nella determinazione della pena finale complessiva,
ancorchè il giudice a quo

ne abbia quantificato l’entità facendo riferimento alla

norma dichiarata incostituzionale che, com’è noto, nessuna distinzione sanciva
quanto al trattamento sanzionatorio in rapporto alla diversa tipologia delle
sostanze stupefacenti. Deve quindi evidenziarsi che la presenza di un aumento
minimo, a titolo di continuazione in riferimento a delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n.
309/1990 aventi ad oggetto droghe c.d.leggere, legittimamente potrebbe
condurre alla conferma di quella quantificazione in quanto ritenuta adeguata al
caso e che sarebbe stata tale anche con riferimento ai minimi edittali
anteriormente in vigore (Sez. 6 n.17176/2008), ferma restando l’esclusione di
qualsivoglia invasione di questa Corte nella sfera di determinazione discrezionale
della pena, riservata al giudice di merito. Si impone quindi una siffatta verifica.
Ritiene invero il Collegio che sia necessaria la esplicitazione della diversificazione
degli aumenti di pena irrogati a titolo di continuazione in caso di contestazione
sub

A di più episodi delittuosi relativi alle diverse tipologie di sostanze

stupefacenti, a seguito del ripristino, a fini sanzionatori, della distinzione tra
droghe c.d. leggere e droghe c.d. pesanti per effetto della citata sentenza della
Corte costituzionale nonché quanto agli altri delitti sub

B e sub C della rubrica,

egualmente unificati sotto il vincolo della continuazione.
Orbene, nel caso di specie, l’accordo sulla pena, concluso tra le parti, ha
contemplato la determinazione di un’unica pena base per il più grave reato sub A
senza esplicitare alcuna differenziazione tra le diverse tipologie di sostanza
stupefacente e quindi senza considerare la c.d. continuazione interna. Né tale
specificazione ha coinvolto la individuazione degli aumenti della pena base,
rispettivamente riferiti agli altri reati continuati sub B e sub C.

3

restando invariata la pena base siccome relativa a delitto la cui pena edittale non

Non resta quindi che far luogo all’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata (che ha recepito un accordo sulla pena in base della normativa
anteriore, la cui forbice edittale delle pene di entrambi i generi si rivelava assai
meno favorevole rispetto a quella attualmente in vigore ) al fine di consentire al
giudice a quo l’eventuale applicazione dell’jus superveniens.

PQM

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2014.

Gli atti vanno quindi rimessi a detto giudice per il nuovo giudizio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA