Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25052 del 19/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25052 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRAHO ALTIN N. IL 15/11/1982
avverso la sentenza n. 4531/2013 GIP TRIBUNALE di COMO, del
25/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 19/09/2014
n.130 ricorrente BRAHO ALTIN
Motivi della decisione
L’imputato ricorre personalmente per cassazione contro la sentenza in
epigrafe, di applicazione concordata della pena quale responsabile dei delitti
Como il 12 agosto 2013, dolendosi dell’erronea applicazione dell’art. 86 del citato
d.P.R., atteso il mancato accertamento della pericolosità sociale.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Deve ribadirsi che la statuizione applicativa della misura di sicurezza de qua nei
confronti dello straniero responsabile del delitto previsto dall’art.73 d.P.R. n.
309/1990 risulta perfettamente in sintonia con l’insegnamento di questa Corte
che con la sentenza (Sez. 6 n.21384/2010 rv. 247344)
motivazione della decisione impugnata
richiamata nella
ha affermato, in caso identico di
pronunzia di sentenza ex art.444 cod.proc. pen., che tale misura di sicurezza
deve essere disposta, salva la successiva valutazione dell’accertamento in
concreto della pericolosità sociale dell’imputato straniero, rimessa al giudice
dell’esecuzione.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2014.
continuati di cui all’art. 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. n. 309/1990, commesso in