Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25051 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25051 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL SAYED MOHAMED N. IL 22/06/1981
avverso la sentenza n. 6283/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 19/09/2014

n.129 ricorrente EL SAYED MOHAMED

Motivi della decisione

Va giudicato inammissibile l’appello di cui in epigrafe ( poi convertito in
ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile ) proposto con atto
d’impugnazione redatto e sottoscritto dall’avv. Debora Piazza, del foro di

con sentenza resa in data 24 settembre 2013, della contravvenzione di cui
all’art. 116, commi 1° e 13° cod. strada, commessa in Cesano Boscone il 27
ottobre 2009.
Preliminarmente

deve rilevarsi che l’impugnazione risulta proposta da

difensore,a quella data, non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, in
spregio quindi al disposto dell’art. 613, comma 1° codice di rito, in quanto non
iscritto nell’albo speciale;i1 che ovviamente preclude l’esame delle doglianze
dedotte.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Ronna,lì 19 settembre 2014.

Milano,per conto dell’imputato, riconosciuto responsabile dal Tribunale di Milano

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