Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25050 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25050 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUMAHDI RACHID N. IL 12/04/1980
avverso la sentenza n. 4113/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 01/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 19/09/2014

n.128 ricorrente BOUMAHDI RACHID

Motivi della decisione

L’imputato – dichiarato responsabile del delitto di cui all’art.73,comma 1 e
1-bis d.P.R. n. 309/1990 commesso in Bologna 1’11 maggio 2013 – interposto
ricorso per cassazione a mezzo del difensore avverso il provvedimento in

gravame con atto depositato alla cancelleria della Corte d’appello di Bologna in
data 6 giugno 2014, trasmesso poi a questa Corte e qui pervenuto il 24 giugno
2014.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile,

ex art. 591, comma 1, lettera d),

cod.proc.pen.
Segue, a norma dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a titolo
di sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2014.

epigrafe indicato, ha successivamente dichiarato di rinunziare al proposto

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