Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2505 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2505 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GUZZARDI ANTONINO N. IL 13/04/1977
avverso la sentenza n. 642/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

30639/12 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania in data
24.6.2012, ricorre per cassazione l’imputato ANTONINO GUZZARDI a mezzo del

motivazione, apparentemente in ordine sia al punto di affermazione della
responsabilità (primo paragrafo delle deduzioni) sia al punto sul trattamento
sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile.
La deduzione in punto responsabilità è del tutto generica.
La deduzione in punto sanzione costituisce motivo diverso da quelli
consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme specifico
apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da motivazione non
apparente ed Immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli,
rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p., e con l’avvenuta irrogazione del

minimo edittale di pena, come evidenziato dalla Corte d’appello – deduzioni
difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione,
quanto alle attenuanti generiche, del tutto preclusa in questa sede di legittimità
e manifestamente infondata quanto all’entità della pena base.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012

difensore avv. Salvatore Cannata, enunciando motivo di manifesta illogicità della

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