Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25049 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25049 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
_
MOUMAN MOHMMED N. IL 01/01/1966
avverso la sentenza n. 1799/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 19/09/2014

n.125 ricorrente MOUMAN MOHAMMED

Motivi della decisione

Il ricorso, come in epigrafe proposto dal difensore dell’imputato dichiarato responsabile, con doppia statuizione conforme nei gradi del giudizio di

Milano il 21 aprile 2007 e per l’effetto condannato alla pena di mesi otto di
reclusione – è basato su motivi non consentiti in sede di legittimità e
comunque manifestamente infondati; donde l’inammissibilità.
Il gravame enuncia vizi – meramente apparenti – di violazione di legge e di
difetto e contraddittorietà della motivazione in punto all’affermazione di
responsabilità, intendendo in tal modo il ricorrente contestare la ricostruzione
dei fatti e l’apprezzamento del materiale probatorio di cui alla sentenza
impugnata: profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza dei giudici di
merito, che hanno invero proceduto ad una corretta applicazione della legge
penale, fornendo, del raggiunto convincimento, una congrua e adeguata
motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di
inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di
esperienza. Ciò va sottolineato con specifico riferimento al comportamento,
pacificamente acclarato, dell’imputato che, dopo aver cagionato il tamponamento
ed aver simulato l’intenzione di addivenire alla contestazione amichevole, si
allontanò dal luogo dell’incidente, non preoccupandosi minimamente di accertarsi
delle condizioni della p.o. De Stefanis che in verità rifiutò solamente l’intervento
dell’ambulanza. Quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato,
osserva il Collegio che,in linea di principio, l’omessa prestazione di soccorso a
soggetti coinvolti nell’incidente cagionato dall’utente della strada può esser
sorretta anche dal dolo eventuale che può configurarsi, non solo quanto alla
componente volitiva, ma anche in relazione all’elemento intellettivo / conoscitivo
” quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli
elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato,
accettandone per ciò stesso l’esistenza ” ( cfr. Sez. IV n. 34134 del 2007; Sez.
IV n. 8103 del 2003). Poiché il dolo deve investire, secondo la fattispecie
incriminatrice contestata, non solo l’incidente ( evento ) ma anche il danno alle
persone e, quindi, la necessità di prestare soccorso, che non funge da
condizione obiettiva di punibilità ( come ritenuto dalla citata pronunzia di questa
Corte ), non vi è chi non veda che, nel caso di specie, la stessa obiettiva
violenza del tamponamento ( tant’è vero che la parte offesa,De Stefanis

i

nnerito,del delitto di cui all’art. 189, commi 1° e 7° cod. strada, commesso in

Marcellina, trasportata sull’autovettura urtata da tergo dall’imputato, scesa dal
veicolo, dichiarò di avvertire mal di schiena: donde la diagnosticata distorsione
del rachide cervicale con prognosi di giorni dieci ) avrebbe dovuto indurre nel
conducente dell’automobile, l’incontestabile convincimento che fosse necessario
prestare assistenza.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in

causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende,
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2014.

favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di

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