Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25048 del 19/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25048 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI RAIMONDO GIANLUIGI MARIA N. IL 23/11/1957
avverso la sentenza n. 342/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 19/09/2014
n.121 ricorrente DI RAIMONDO Gianluigi Maria
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato
– giudicato
responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett.b), 2 – bis cod. strada,
commesso in Serra Riccò l’ 1 febbraio 2009, con doppia statuizione conforme
cassazione,a mezzo del difensore, lamentando la violazione dell’art. 186 comma
2° lett. b) cod.strada.
Il ricorso è inammissibile,
ex art. 606, comma 3°, cod.proc.pen., perché
manifestamente infondato.
La Corte d’appello di Genova, con motivazione adeguata ed esaustiva, ha
ribadito, in conformità alle linee interpretative della norma incriminatrice fornite
dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. Sez. 4 n.32055 / 2010 rv. 248200 ), che
assumono rilievo, ai fini del superamento delle diverse soglie di punibilità
previste dall’art. 186 cod. strada, anche i valori centesimali di guisa che il tasso
alcoolemico rilevato nel caso di specie, di 0,82 gr./I. valeva a comprovare la
sussistenza della penale responsabilità del prevenuto in ordine alla
contravvenzione ascrittagli.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma stimata in euro 1.000,00, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso
(cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00, a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Ronna,lì 19 settembre 2014.
nei gradi del giudizio di merito – ha interposto personalmente ricorso per