Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25047 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25047 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FOGLIA ATTILIO N. IL 15/11/1983

04_,SJ61,02 WO

avverso la sentenza n. 543/2012 TRIB/SEZ.DIST. di EBOLI, del
29/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 19/09/2014

n.116 ricorrente FOGLIA Attilio

Motivi della decisione

Va giudicato inammissibile l’appello di cui in epigrafe ( convertito in ricorso
per cassazione trattandosi di sentenza inappellabile) proposto con atto
d’impugnazione redatto e sottoscritto dall’avv. Enrica Macciocchi del foro di

Salerno Sezione distaccata di Eboli con sentenza resa in data 29 marzo 2013,
della contravvenzione di cui all’art. 116, commi 1° e 13° cod. strada, commessa
in Battipaglia il 31 ottobre 2009.
Preliminarmente

deve rilevarsi che l’impugnazione risulta proposta da

difensore,a quella data, non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, in
spregio quindi al disposto dell’art. 613, comma 1° codice di rito, in quanto non
iscritto nell’albo speciale;i1 che ovviamente preclude l’esame delle doglianze
dedotte.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore
della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa
di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2014.

Salerno per conto dell’imputato, riconosciuto responsabile, dal Tribunale di

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