Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25046 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25046 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STANZU’ SALVATORE VLADIMIRO N. IL 28/10/1971
avverso la sentenza n. 211/2012 TRIBUNALE di NICOSIA, del
11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 19/09/2014

n.109 ricorrente STANZU’ Salvatore Vladimiro

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Nicosia in
composizione monocratica ex art. 444 cod. proc. pen, in data 11 aprile 2013,
con contestuale motivazione, nei confronti dell’imputato

STANZU’ Salvatore

pen. 189 commi 6 e 7 cod. strada, commesso in Troina il 22 gennaio 2011, il
prevenuto ha interposto personalmente ricorso per cassazione,chiedendone
l’annullamento per vizi della motivazione in punto responsabilità ed in punto
della qualificazione giuridica dei fatti nonché all’applicazione ed alla
comparazione delle circostanze ed alla congruità della pena.
Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile, ex art. 591, comma
1, lettera c), cod.proc.pen. perché tardivamente proposto, a’ sensi dell’art. 585,
comma 1, lettera a) e comma 2, lett. b) codice di rito, dopo la scadenza del
termine di giorni quindici attesochè la pubblicazione della sentenza ebbe luogo
con contestuale motivazione ( art. 544, comma 10 cod. proc. pen. ).Peraltro, a
nulla rilevava la declaratoria di contumacia dell’imputato giacchè, come
accaduto nel caso di specie,qualora questi abbia rilasciato procura speciale al
difensore affinchè concluda con il P.M. l’accordo sulla determinazione della
pena,l’imputato stesso ha per ciò stesso acconsentito alla celebrazione del
procedimento in sua assenza, con ogni conseguenza di legge essendo
rappresentato a tutti gli effetti dal difensore. Ne consegue che ” non può farsi luogo

alla declaratoria di contumacia, sicchè la lettura della sentenza equivale a notificazione e da essa
decorre il termine per proporre impugnazione. ” ( cfr. Cass. pen. n. 14015/2008: Cass.
pen. n. 26042/2003; Cass. pen n. 6326 / 2000.) Orbene, il termine di giorni
quindici per l’impugnazione, decorrente dal giorno successivo ovverosia dal 12
aprile 2013, è giunto quindi a scadenza il 26 aprile 2013. Pacifica quindi la
tardività del ricorso proposto solamente il 19 settembre 2013, come certificato
dal cancelliere in calce alla copia della sentenza in atti. Il Collegio infatti
condivide e fa proprio quanto statuito da questa stessa Sezione con sentenza
n.6387 / 2012 ( dep. 16 febbraio 2012 ) secondo la quale, in conformità
all’avviso espresso dalle Sezioni Unite penali con sentenza n. 295 / 1993
rv.195617, la sentenza di patteggiamento deve ritenersi emessa in camera di
consiglio ( risultando quindi impugnabile nel termine di giorni quindici) potendo
dirsi emessa in esito al dibattimento nel solo caso ( invero eccezionale e che
comunque non ricorre nella fattispecie in esame ) in cui il P.M. non aderisse alla
richiesta della parte e la richiesta medesima venisse accolta dal giudice,

Vladimiro in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cod.

appunto, all’esito del dibattimento.

Il richiamato orientamento è stato poi

recepito da ulteriori pronunzie di altre Sezioni di questa Corte, di guisa che deve
ritenersi insegnamento consolidato e prevalente. Da esso quindi non v’è ragione
alcuna di discostarsi.
Subordinatamente a quanto testè osservato, rileva il Collegio che il ricorso va
comunque giudicato inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.

ex plurimis

S.U. 27

applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena
ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che
non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129
cod.proc.pen.). Nella concreta fattispecie, il Primo Giudice ha peraltro dato atto
della ricorrenza dei presupposti escludenti una pronunzia di proscioglimento, in
considerazione degli elementi a suffragio dell’accusa emergenti dalla
comunicazione della notitia
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2014.

settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di

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