Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25045 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25045 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARRERO DESDUNES DAEL N. IL 12/01/1968

rikcE r247″A-

avverso la sentenza n. 686/2012 TRIB.SEZ.DIST. di CIVITANOVA
MARCHE, del 01/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 19/09/2014

n. 107 ricorrente CARRERO DESDUNES DAEL

Motivi della decisione

Va giudicato inammissibile l’appello di cui in epigrafe ( poi convertito in
ricorso per cassazione trattandosi di sentenza inappellabile ) proposto con atto
redatto e sottoscritto dall’avv. Paolo Cecchetti del foro di Macerata,per conto

staccata di Civitanova Marche con sentenza resa in data 1 marzo 2013, della
contravvenzione di cui all’art. 116, commi 1° e 13° cod. strada, commessa in
Civitanova Marche il 25 maggio 2011.
Preliminarmente deve rilevarsi che l’impugnazione risulta proposta da difensore
non abilitato, a quella data, al patrocinio dinanzi a questa Corte, in dispregio
quindi al disposto dell’art. 613, comma 1° codice di rito, in quanto non iscritto
nell’albo speciale;i1 che ovviamente preclude l’esame delle doglianze dedotte.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore
della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa
di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2014.

dell’imputato riconosciuto responsabile, dal Tribunale di Macerata Sezione

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