Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25043 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25043 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILANI MARCO N. IL 18/07/1967
avverso la sentenza n. 1235/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 19/09/2014

n.87 ricorrente MILANI Marco

Motivi della decisione

Il ricorso in epigrafe proposto dal difensore dell’imputato – riconosciuto
responsabile, con doppia statuizione conforme nei gradi del giudizio di merito,
della contravvenzione di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis cod.

SEI di arresto ed euro 3000,00 di ammenda, concesse le attenuanti generiche
dichiarate equivalenti all’aggravante contestata – risulta privo di specificità
oltreché manifestamente infondato. Va quindi giudicato inammissibile.
Il ricorrente si limita invero a dedurre,senza valenza di specifica critica alle
determinazioni della sentenza impugnata, insussistenti vizi motivazionali in
punto all’etilemia ( del tutto legittimamente accertata con etilometro e risultata
peraltro compatibile con la inequivoca sintomatologia rilevata dalla P.G. ) ed in
ordine alla determinazione della pena, la cui misura superiore al minimo edittale
ha trovato plausibile giustificazione nell’elevatissimo tasso alcoolico riscontrato
nel prevenuto, di 2,09 gr./I., alla prima prova e di 1,81 g./I., alla seconda.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende della somma
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2014.

strada.,commessa in Brescia il 7 febbraio 2009 e condannato alla pena di mesi

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