Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25042 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25042 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VASILE ALEXANDRU N. IL 23/12/1989
avverso la sentenza n. 713/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

DEpossrrA-rA

IN CANCELLERIA
Sezione VII Penale

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Data Udienza: 19/09/2014

n.86 ricorrente ALEXANDRU VASILE

Motivi della decisione
Deve giudicarsi manifestamente infondato – e quindi inammissibile – il
ricorso proposto dall’imputato, tramite il difensore, avverso la sentenza di cui in
epigrafe,resa dalla Corte d’appello di L’Aquila a conferma di quella di primo
grado, per quanto qui rileva, in punto all’affermata responsabilità del predetto in

all’art. 186 commi 1,2 lett.c) e 2-bis cod. strada (capo B),connmessi entrambi in
Francavilla al Mare il 25 dicembre 2010 ed in punto alla pena complessivamente
applicata di anni TRE di reclusione.
Va osservato che la Corte d’appello, diversamente da quanto obiettato dal
ricorrente, ha congruamente ed esaustivamente confutato i motivi d’appello
dedotti dall’imputato, ribadendo la incontestabile sussistenza della prova della
colpevolezza del prevenuto attesa la condotta di guida gravemente colposa di
costui che, ancorchè in stato di rilevante ubriachezza: tasso alcoolemico
accertato il 1,92 gr./I., effettuò, quale conducente di autocarro, il sorpasso dell’
autovettura che lo precedeva in tratto di strada ove era vietato,cagionando, per
la perdita di controllo del mezzo, la collisione frontale con veicolo proveniente dal
senso opposto e la conseguente morte dei due occupanti e le lesioni dei
trasportati dell’automobile che lo seguiva.
La Corte distrettuale ha altresì dato ineccepibilmente atto della determinazione
quanto mai mite della pena, fissata dal Giudice di prime cure in misura prossima
al minimo edittale nonché del diniego delle attenuanti generiche, attesa
l’assoluta gravità del fatto.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, lì 19 settembre 2014.

ordine ai reati di cui all’art. 589, commi 2,3 n.1) e 4 cod. pen. ( capo A) e di cui

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