Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25041 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25041 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

Data Udienza: 19/09/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI CLEMENTE ANDREA N. IL 11/12/1979
Dt‘
EN2
avverso la sentenza n. 163/2012 TRI13SEZ.DIST. di PONTASSIEVE,
del 09/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

/(.

n.81 ricorrente DI CLEMENTE Andrea

Motivi della decisione

Deve dichiararsi manifestamente infondato e quindi

inammissibile il

ricorso per cassazione ( così convertitosi l’appello proposto avverso la sentenza

responsabile della contravvenzione di cui all’art. 116, commi 1° e 13° cod.
strada, commessa in Vicchio località Pilarciano il 13 ottobre 2008 e per l’effetto
condannato alla pena di euro 5.000,00 di ammenda.
Il difensore deduce insussistenti censure in punto responsabilità ed in punto
pena, a fronte di congrua ed esaustiva motivazione della sentenza circa gli
accertamenti eseguiti dalla P.G. in ordine alla disposta revoca della patente di
guida del prevenuto, colto alla guida di autovettura privo della relativa
abilitazione e circa la implicita congruità del trattamento sanzionatorio irrogato.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2014.

inappellabile di cui in epigrafe ) avanzato dal difensore dell’imputato,riconosciuto

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