Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25040 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25040 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELFINO CARLO N. IL 17/07/1961
avverso la sentenza n. 10287/2011 TRIB.SEZ.DIST. di NOVI LIGURE,
del 12/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 19/09/2014

n.76 ricorrente DELFINO Carlo

Motivi della decisione

L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di
cui in epigrafe con cui il Tribunale di Alessandria sezione staccata di Novi
Ligure ha applicato,

ex art. 444 cod. proc. pen., la pena come concordata tra le

lett.c) e 2-bis cod.strada, commesso in Capriata D’Orba il 16 Ottobre 2010.
Il ricorso è, in primo luogo, inammissibile siccome tardivamente proposto in data
23 luglio 2012. Dalla scadenza del termine ordinario di giorni QUINDICI, fissato
dall’art.544, comma 2° cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della
sentenza e decorrente dal 13 giugno 2012: giorno successivo all’emissione del
dispositivo in presenza dell’imputato,come rappresentato ad ogni effetto dal
difensore nominato procuratore speciale ( non potendosi quindi far luogo alla
declaratoria di contumacia e risultando irrilevante la notifica del relativo avviso
ex art. 548, comma 3° cod. proc. pen.:cfr. Cass. pen. n. 14015/2008: Cass.
pen. n. 26042/2003; Cass. pen n. 6326 / 2000. ) prendeva avvio l’ altro
termine di giorni QUINDICI, previsto dall’art. 585, comma 1° lett. a)
cod.proc.pen., ai fini delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti
emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio; termine giunto a
definitiva scadenza in data del 12 luglio 2012.
Il Collegio invero condivide e fa proprio quanto statuito da questa stessa Sezione
con sentenza n.6387 / 2012 (dep. 16 febbraio 2012 ) secondo la quale, in
conformità all’avviso espresso dalle Sezioni Unite penali con sentenza n. 295 /
1993 rv.195617, la sentenza di patteggiarmento deve ritenersi emessa in
camera di consiglio ( risultando quindi impugnabile nel termine di giorni quindici)
potendo dirsi emessa in esito al dibattimento nel solo caso ( invero eccezionale
e che comunque non ricorre nella fattispecie in esame ) in cui il P.M. non
aderisse alla richiesta della parte e la richiesta medesima venisse accolta dal
giudice, appunto, all’esito del dibattimento.
Il richiamato orientamento è stato poi recepito da ulteriori pronunzie di altre
Sezioni di questa Corte, di guisa che deve ritenersi insegnamento consolidato e
prevalente. Da esso quindi non v’è ragione alcuna di discostarsi.
Il ricorso va comunque in subordine giudicato inammissibile,

ex art. 606,

comma 3, cod.proc.pen., perché privo del requisito della specificità dei
motivi,avendo il ricorrente del tutto omesso di formulare un’argomentata critica
alla sentenza impugnata in punto al mancato proscioglimento.

i

parti, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186 commi 1, 2

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2014.

PQM

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