Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2504 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2504 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PERRONE MARIA N. IL 20/07/1951
avverso la sentenza n. 1467/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
14/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

/12 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce in data
14.3.2012 (conferma della condanna per il reato di cui agli artt. 388.3 e .4 c.p.),

ROSAFIO, enunciando quattro motivi, di violazione di legge e vizi della
motivazione in ordine alla configurazione del reato, sulla proprietà dei beni
pignorati, sull’elemento psicologico, sulla configurabilità dell’art. 328 c.p. nel
caso di mancata conservazione e custodia dei beni staggiti, sull’intervenuta
prescrizione del reato.
2. Il ricorso è inammissibile.
I primi due motivi sono diversi da quelli consentiti, prospettando – a
fronte di un duplice conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici
del merito, con specifica rivalutazione della Corte d’appello conforme alla
giurisprudenza di questa Corte (sez.6, sent. 32832/2009 e 4058/2008), sorretto
da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Il motivo sulla qualificazione giuridica (ferma restando l’esclusione
della configurabilità dell’art. 328 c.p., eventualmente versandosi nell’ipotesi di
cui al quinto comma dell’art. 388 c.p.) è inammissibile perché supportato da
considerazioni di fatto, anche sulle prove acquisite in primo grado, non
ritualmente introdotte nel processo d’appello.
Il motivo sulla prescrizione è assertivo e in sè manifestamente
infondato alla luce della data di consumazione del reato allo stato emergente
dall’imputazione e dalla sentenza.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

ricorre per cassazione l’imputata MARIA PERRONE a mezzo del difensore avv.

/12 RG

2

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 11.12.2012

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