Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25039 del 19/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25039 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VIOLANTE GIACOMO N. IL 05/09/1977
A al-CA W O
avverso la sentenza n. 208/2010 TRIBYSEZ.DIST. di MERCATO SAN
SEVERINO, del 11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 19/09/2014
n.75 ricorrente VIOLANTE Giacomo
Motivi della decisione
L’imputato
propone, a mezzo di
distinti difensori, due ricorsi per
cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale fu dichiarato
responsabile della contravvenzione di cui all’art. 116, commi 1° e 13° cod.
pena di euro 3.000,00 di ammenda.
Entrambi i gravami vanno giudicati inammissibili per manifesta infondatezza.
Deve osservarsi invero che il Giudice a quo
ragioni
ha compiutamente articolato le
poste alla base del raggiunto convincimento di colpevolezza
dell’imputato,colto dai Carabinieri alla guida di automobile ancorchè privo di
patente di guida in quanto mai conseguita, come accertato dalla banca dati. Ed
ha altresì del tutto legittimamente denegato le attenuanti generiche, attesi i
numerosi e gravi precedenti penali.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q 1•1
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2014.
strada, commessa in Siano il 27 agosto 2007 e per l’effetto condannato alla