Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25037 del 19/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25037 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SEMERARO PIETRO N. IL 10/05/1982
avverso la sentenza n. 1984/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
09/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 19/09/2014
n.72 ricorrente SEMERARO Pietro
Motivi della decisione
Il ricorso, come in epigrafe proposto personalmente dall’imputato,
va
giudicato inammissibile.
Esso enuncia censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto
del materiale probatorio ( esclusivamente rimesso al giudice di merito ) con
specifico riferimento all’affermata ininfluenza, ai fini dell’esclusione della penale
responsabilità dell’imputato quanto all’investimento del pedone,
dell’abbagliamento cagionato da altro veicolo proveniente dal senso opposto
nonchè del comportamento del pedone a fronte di condotta di guida
imprudente in ragione della scarsa illuminazione del tratto di strada percorso,
che presentava un pendenza in salita del 10% di guisa che l’imputato,
procedendo a velocità non adeguata, non si avvide tempestivamente
dell’attraversamento del pedone in un punto privo di passaggi pedonali tantochè,
senza azionare i freni, lo “imbarcò ” trascinandolo per 14 mt.
Deve altresì sottolinearsi che la Corte d’appello di Lecce, confermando in punto
di responsabilità la sentenza di primo grado, ha opportunamente sottolineato
che, versando l’imputato in condotta di guida grandemente imprudente, a nulla
rilevava il fatto dell’abbagliamento,pur acclarato, da parte di veicolo incrociante (
ciò in ossequio all’insegnamento di questa Corte ) e che privo di ogni certezza
era il fatto (in ipotesi configurabile tuttalpiù un concorso di colpa della vittima )
che questa si trovasse da tempo ferma al centro della strada.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. N. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende
Così deciso in Ronna,lì 19 settembre 2014.
concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento