Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25036 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25036 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOCANU ALEC N. IL 08/01/1964
avverso la sentenza n. 5403/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 19/09/2014

n.70 ricorrente MOCANU ALEC

Motivi della decisione

Il ricorso in epigrafe proposto dal difensore dell’imputato – riconosciuto
responsabile, con doppia statuizione conforme nei gradi del giudizio di merito,
del delitto di cui agli artt. 99, comma 4° e 624 cod. pen. (furto in supermercato
di undici bottiglie di whisky marca Ballantine’s )

commesso in Torino il 24

violazione di legge e vizi motivazionali del tutto insussistenti, in relazione alla
mancata esclusione della recidiva contestata.
Il ricorso è inammissibile.
La decisione impugnata risulta in realtà corredata da esaustivo e puntuale
apparato argomentativo con il quale i Giudici di seconda istanza hanno
ineccepibilmente dato atto, in corretta applicazione della normativa di
riferimento, che l’episodio delinquenziale ,posti i diversi precedenti specifici
dell’imputato, altro non era che l’ulteriore riprova della rilevante inclinazione del
prevenuto alla reiterazione dei reati della stessa specie; donde l’improponibilità
dell’esclusione della recidiva legittimamente contestata e ritenuta.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese dei procedimento e della somma di euro 1.000,00, a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2014.

novembre 2011 e condannato alla pena ritenuta di giustizia – è basato su vizi di

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