Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25035 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25035 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPPAGALLO SEBASTIANO N. IL 22/05/1981
avverso la sentenza n. 99/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 19/09/2014

n.62 ricorrente PAPPAGALLO Sebastiano
Motivi della decisione

Il ricorso come in epigrafe proposto personalmente dall’imputato giudicato responsabile,con la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Bari in
riforma dell’assoluzione pronunziata dal Tribunale di Trani sezione staccata di
Ruvo di Puglia, del delitto di cui agli artt.624,625 n.4 cod. pen., commesso in

reclusione ed euro 80,00 di multa, concesse le attenuanti generiche ritenute
prevalenti sull’aggravante contestata – è inammissibile in quanto basato su
motivi non consentiti nel giudizi di legittimità e comunque

infondati.

Il

ricorrente contesta, in termini aspecifici ed apotidittici, l’affermazione di penale
responsabilità

censurando la ricostruzione e le valutazioni in fatto, nonché

l’apprezzamento del materiale probatorio (esclusivamente rimesso al giudice di
merito ) e dolendosi della mancata valutazione degli elementi di prova
favorevoli, a fronte di congrua ed esaustiva motivazione della sentenza
impugnata con cui è stata messa in rilievo la prova” solare” della colpevolezza
del prevenuto, nominativamente accusato del furto del telefono cellulare dalla
parte offesa e determinatosi spontaneamente a consegnare il maltolto ai
Carabinieri poco prima che avesse inizio la perquisizione domiciliare.
Infondata è altresì la censura in punto alla mancata applicazione dell’indulto, a’
termini della seguente massima della Sez. 5 n. 43262 del 2009 rv. 245106 ” Il
ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell’indulto è ammissibile solo
qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso
in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell’esecuzione.”
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Ronna,lì 19 settembre 2014.

Terlizzi il 4 gennaio 2006 e per l’effetto condannato alla pena di mesi OTTO di

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