Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25034 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25034 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAMBERTI FRANCESCO N. IL 19/05/1978
avverso la sentenza n. 1876/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 19/09/2014

n.59 ricorrente LAMBERTI Francesco

Motivi della decisione

Deve giudicarsi

manifestamente infondato e quindi inammissibile il

epigrafe,resa dalla Corte d’appello di Firenze a conferma di quella di primo
grado emessa in data 4 giugno 2010 che lo giudicò colpevole del delitto di cui
all’art. 589, commi 1 e 2 cod. pen.,commesso in Viareggio – località Varignano, l’
11 settembre 2002, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, previo
riconoscimento delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti all’aggravante
contestata.
Lamenta l’imputato la violazione degli artt. 2, 157 cod. pen. e 10 della legge n.
251 del 2005 in punto alla mancata declaratoria di estinzione del delitto per
maturata prescrizione. Diversamente da quanto obiettato, va rilevato che la
Corte d’appello ha congruamente motivato sul punto evidenziando che,

anche

alla stregua della normativa di riferimento, come novellata dalla legge n. 251
del 2005, il termine massimo di prescrizione per il reato di omicidio colposo
commesso con violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale è
pari ad anni quindici, a nulla rilevando l’avvenuta concessione delle attenuanti
generiche; di guisa che detto termine verrà a compimento 1’11 settembre 2017.
A non diverse conclusioni si giunge ( giova per completezza ancora precisare )
alla luce della normativa previgente,da ritenersi più correttamente applicabile
risalendo il fatto ad epoca anteriore all’entrata in vigore della citata novella. Si
deve invero sempre aver riguardo al medesimo termine massimo di anni quindici
( ad oggi, ancora non trascorso) ex artt. 157, commi 1 n.4, 2 e 3 e 160, comma
30 cod. pen. nel testo previgente, attesochè le attenuanti generiche concesse in
regime di equivalenza non hanno determinato alcuna diminuzione della pena
massima di anni cinque di reclusione prevista dall’ipotesi base del delitto de quo,
di cui all’art. 589, comma 10 cod. pen.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

ricorso personalmente proposto dall’imputato avverso la sentenza in

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, lì 19 settembre 2014.

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