Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25033 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25033 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAVIZZARI GIUSEPPE N. IL 20/02/1951
avverso la sentenza n. 1520/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 19/09/2014

n.58 ricorrente LAVIZZARI Giuseppe

Motivi della decisione

Contro la sentenza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, dichiarato responsabile, con doppia statuizione conforme nei gradi
del giudizio di merito, del delitto di cui agli artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen.,

mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa,concesse le attenuanti
generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti,con la sostituzione della pena
detentiva in quella pecuniaria corrispondente di euro 1.560,00.
Il ricorso è inammissibile perché privo di specificità oltrechè manifestamente
infondato.
Il ricorrente si limita a dedurre – in punto all’ammissione al rito prescelto ed al
trattamento sanzionatorio – vizi motivazionali inconferenti ed aspecifici,
astrattamente riferiti alla sentenza impugnata invece corredata da esaustivo e
puntuale apparato argomentativo a suffragio della improponibilità di una
riduzione della pena, già irrogata in misura più che mite nonostante i numerosi
precedenti penali specifici con pena detentiva convertita, in tutti i casi, con quella
pecuniaria.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2014.

commesso in Bergamo il 21 luglio 2007 e per l’effetto,condannato alla pena di

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