Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25031 del 19/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25031 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANTONIELLO CLAUDIO N. IL 22/02/1954
avverso la sentenza n. 725/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
09/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 19/09/2014
n.51 ricorrente ANTONIELLO Claudio
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa dalla Corte d’appello di
TORINO a conferma di quella di primo grado con cui l’imputato ANTONIELLO
cod. pen., commesso in Torino il 28 novembre 2007, lo stesso prevenuto ha
personalmente interposto ricorso per cassazione,con dichiarazione resa ex art.
123 cod. proc.pen., all’ufficio matricola del carcere di Vercelli (ove era detenuto )
riservando la redazione dei motivi al difensore ivi nominato.
Con memoria pervenuta in cancelleria il 13 agosto 2014, la parte civile Gruppo
torinese trasporti s.p.a ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del proposto
gravame con liquidazione delle spese in proprio favore, come da nota allegata.
Il ricorso va giudicato inammissibile,
ex art. 591, comma 1, lettera c),in
relazione all’art. 581 cod.proc.pen., per omessa deduzione dei motivi
dell’impugnazione.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ). Deve
altresì disporsi la integrale compensazione delle spese tra le parti, ricorrendo
giustificati motivi.
P
QM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ronna,lì 19 settembre 2014.
Claudio fu dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7