Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2503 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2503 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ROSATO °RONZO N. IL 19/41946
avverso la sentenza n. 757/2007 CORTE APPELLO di LECCE, del
29/03/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

30622/12 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce in data

29.3.2012, ricorre per cassazione l’imputato °ronzo Rosato a mezzo del

legge in relazione al rilievo determinante attribuito alle dichiarazioni della
persona offesa.
2. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi sono manifestamente
infondati (la Corte distrettuale ha specificamente argomentato sul punto
dell’attendibilità delle persone offese, p.5 e 6) e le deduzioni difensive si
risolvono nella sollecitazione ad un diverso apprezzamento del materiale
probatorio, del tutto precluso in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012

difensore avv. Fiorella, enunciando motivi di vizi della motivazione e violazione di

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