Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2503 del 05/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2503 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAZZA OSVALDO N. IL 09/09/1960
avverso la sentenza n. 1290/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
17/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 05/12/2013
Fatto e diritto
1. Gazza Osvaldo ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata resa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. che ha applicato nei suoi confronti la pena secondo la concorde
richiesta delle parti per il reato ex art.73 DPR 309/90, giustificando il ricorso con
l’intento di evitare il passaggio in giudicato della sentenza.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 2.000,00
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 2.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2013
2. Tanto premesso, ritiene il collegio che il ricorso è inammissibile, perché fondato su
motivo del tutto estraneo al catalogo di cui all’art.606/1 cpp..