Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25029 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25029 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

Data Udienza: 19/09/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAMBUCO GENNARO N. IL 09/09/1992
avverso la sentenza n. 311/2012 GIP TRIBUNALE di NOLA, del
29/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

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n.45 ricorrente SAMBUCO Gennaro

Motivi della decisione

Va giudicato inammissibile l’appello di cui in epigrafe ( poi convertito in
ricorso per cassazione trattandosi di sentenza inappellabile ) proposto con atto

dell’imputato riconosciuto responsabile, dal Tribunale di Noia con sentenza resa
in data 29 maggio 2012, della contravvenzione di cui all’art. 116, commi 10 e
13° cod. strada, commessa in S.Gennaro Vesuviano l’ 8 settembre 2011.
Preliminarmente deve rilevarsi che l’impugnazione risulta proposta da difensore
non abilitato, a quella data, al patrocinio dinanzi a questa Corte, in spregio
quindi al disposto dell’art. 613, comma 1° codice di rito, in quanto non iscritto
nell’albo speciale;i1 che ovviamente preclude l’esame delle doglianze dedotte.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore
della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa
di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2014.

redatto e sottoscritto dall’avv. Vincenzo Salomone del foro di Napoli,per conto

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