Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25028 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25028 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELTRAME NICOLA N. IL 16/08/1968
BELTRAME LUDOVICO N. IL 24/07/1967
BELTRAME VINCENZO N. IL 13/06/1973
LINARIS BERNARDO N. IL 16/04/1981
avverso la sentenza n. 2588/2008 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 19/09/2014

n.44 ricorrenti BELTRAME Nicola – BELTRAME Ludovico – BELTRAME Vincenzo LINARIS Bernardo
Motivi della decisione
Il ricorso in epigrafe, cumulativamente proposto, a mezzo dello stesso
difensore, da tutti gli imputati – ritenuti responsabili, con doppia statuizione
conforme nei gradi del giudizio di merito, del delitto di cui agli artt. 110, 624,
625 n. 2, 99 cod. pen. commesso in Poggioreale il 18 febbraio 2007 e
condannati alla pena ritenuta di giustizia previa disapplicazione della recidiva

L’impugnazione enuncia, per quanto qui rileva, censure non consentite nel
giudizio di legittimità, in punto responsabilità ed in punto al mancato
riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen., in quanto
concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento
del materiale probatorio: profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del
giudice di merito, che ha fornito congrua ed adeguata motivazione, immune da
censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un
ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare la
Corte d’appello di Palermo ha ribadito la ricorrenza della sussistenza oggettiva e
soggettiva del delitto di furto, commesso dagli imputati alla stregua della
deposizione del m.11o dei Carabinieri Maramarco che constatò l’avvenuto taglio,
con idonea attrezzatura, delle ringhiere in ferro divelte dalle abitazioni disabitate
ed asportate; donde l’inverosimiglianza dell’impossessamento di cose rinvenute
abbandonate al suolo. Ostava al riconoscimento dell’attenuante invocata non
solo il dato dello scarso valore economico della caso sottratta,ma il danno
ambientale cagionato dalla condotta degli imputati per l’immutazione apportata a
zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00,
ciascuno, a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, degli stessi (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno
2000).

PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento quello della somma di euro 1.500,00 della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2014.

contestata – è inammissibile.

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