Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25024 del 19/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25024 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANTORO NICOLA N. IL 24/08/1975
avverso la sentenza n. 1487/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
22/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 19/09/2014
n.14 ricorrente SANTORO Nicola
Motivi della decisione
Il ricorso in epigrafe proposto personalmente dall’imputato – condannato
alla pena ritenuta di giustizia con doppia statuizione conforme nei gradi di
giudizio di merito, quale responsabile del delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115
oltreché manifestamente infondato. Deve giudicarsi quindi inammissibile.
Il ricorrente si limita invero ad invocare
l’annullamento della sentenza
impugnata deducendo presunti vizi di violazione di legge e vizi motivazionali in
punto responsabilità,in punto all’apodittico difetto di dolo, a fronte di congruo ed
appropriato apparato argomentativo della decisione.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2014.
del 2002 commesso in Lecce l’ 8 gennaio 2008 – risulta privo di specificità