Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25024 del 19/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25024 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTORO NICOLA N. IL 24/08/1975
avverso la sentenza n. 1487/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
22/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 19/09/2014

n.14 ricorrente SANTORO Nicola

Motivi della decisione

Il ricorso in epigrafe proposto personalmente dall’imputato – condannato
alla pena ritenuta di giustizia con doppia statuizione conforme nei gradi di
giudizio di merito, quale responsabile del delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115

oltreché manifestamente infondato. Deve giudicarsi quindi inammissibile.
Il ricorrente si limita invero ad invocare

l’annullamento della sentenza

impugnata deducendo presunti vizi di violazione di legge e vizi motivazionali in
punto responsabilità,in punto all’apodittico difetto di dolo, a fronte di congruo ed
appropriato apparato argomentativo della decisione.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2014.

del 2002 commesso in Lecce l’ 8 gennaio 2008 – risulta privo di specificità

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA