Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25023 del 19/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25023 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HADOVIC RAMIZ N. IL 30/01/1964
goviéo
avverso la sentenza n. 27/2011 TRIlggEZ.DIST. di ADRIA, del
02/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 19/09/2014
n.11 ricorrente HADOVIC RAMIZ
Motivi della decisione
Va giudicato inammissibile l’appello di cui in epigrafe ( convertito in ricorso
per cassazione trattandosi di sentenza inappellabile e trasmesso a questa Corte )
proposto con atto d’impugnazione redatto e sottoscritto dall’avv. Enrico Fantini
Tribunale di Rovigo Sezione distaccata di Adria con sentenza resa in data 2
marzo 2012, della contravvenzione di cui all’art. 116, commi
10 e 13° cod.
strada, commessa in Ariano nel Polesine il 29 settembre 2009.
Preliminarmente
deve rilevarsi che l’impugnazione risulta proposta da
difensore,a quella data, non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, in
spregio quindi al disposto dell’art. 613, comma 1° codice di rito, in quanto non
iscritto nell’albo speciale;i1 che ovviamente preclude l’esame delle doglianze
dedotte.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore
della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa
di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P C2 M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2014.
del foro di Ferrara per conto dell’imputato, riconosciuto responsabile, dal