Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25022 del 19/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25022 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BASSI ALFREDO N. IL 04/10/1974
avverso la sentenza n. 3009/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 19/09/2014

n.10 ricorrente BASSI Alfredo

Motivi della decisione

Deve dichiararsi manifestamente infondato e quindi

inammissibile il

ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato avverso la
sentenza di cui in epigrafe resa a conferma di quella di primo grado in punto

cui all’art. 186, commi 1 e 2 lett. c) e 2-sexies cod. strada, commessa in
Novate Milanese il 29 ottobre 2009 ed in parziale riforma, per quanto qui rileva,
in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena.
Il prevenuto si duole del vizio di violazione di legge per la mancata conversione
della pena detentiva in quella pecuniaria della specie corrispondente, ex art. 53
della legge n. 689 del 1981.
Va rilevato che con l’atto d’appello l’imputato ebbe a formulare la richiesta di
conversione della pena in esplicita ed inequivoca alternativa alla concessione
della sospensione condizionale della pena,di guisa da apparire quindi preclusa,
oltreché in conferente, la doglianza in contrario dedotta con il ricorso.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).

P Q N1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2014.

all’affermazione di responsabilità del predetto in ordine alla contravvenzione di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA