Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25021 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25021 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARI CARLOTTA N. IL 10/04/1976
avverso la sentenza n. 2473/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 19/09/2014

n.9 ricorrente FERRARI Carlotta

Motivi della decisione

Il ricorso personalmente proposto dall’imputata in epigrafe – giudicata
responsabile, in entrambi i gradi del giudizio di merito, della contravvenzione di
cui all’art. 186, comma 2 cod. strada ( etilemia pari a 1,56 gr./I, alla prima

per l’effetto condannata alla pena di giorni VENTI di arresto ed euro 600,00 di
ammenda, con i doppi benefici di legge e con la sospensione della patente di
guida per mesi TRE – è inammissibile a’ sensi dell’art. 606, comma 3 0 cod.
proc.pen. in quanto basato su motivi non consentiti in sede di legittimità nonchè
manifestamente infondati.
Enuncia invero censure concernenti l’apprezzamento del materiale probatorio ai
fini della conferma della penale responsabilità del prevenuto, in punto sia alla
ritenuta esclusione della violazione dell’art. 114 disp.att. cod. proc.pen.,sia alla
circostanza che l’imputata fosse alla guida dell’autoveicolo, al momento del
controllo di P.G. Va rimarcato che trattasi di profili del giudizio rimessi alla
esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e
adeguata motivazione, immune da vizi logico – giuridici, perché basata su
corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento rigorosamente ancorato
alle incontestabili risultanze probatorie, sul rilievo che dall’esame del verbale di
accertamenti urgenti, sottoscritto dalla imputata, era emerso che costei, prima di
sottoporsi all’alcooltest, dichiarò che non intendeva farsi assistere da difensore di
fiducia e sul rilievo inoltre che il controllo fu eseguito su veicolo condotto dalla
prevenuta, ovviamente a nulla rilavando che fosse o meno in movimento. Inoltre
rileva il Collegio che precluso resta in questa sede l’esame della pretesa
violazione dell’art. 186 cod. strada per avere i giudici di merito applicato l’art.
186, comma 2° lett. c) cod. strada ( con il relativo trattamento sanzionatorio )
ancorchè, all’epoca del fatto: 12 maggio 2007, non fossero state ancora in vigore
le ” fasce di progressiva gravità ” in relazione all’aumentare del tasso
alcoolemico. A quanto attestato dalla sentenza impugnata, tale censura non
risulta dedotta con i motivi d’appello. Essa è comunque manifestamente
infondata giacchè la formulazione di progressiva gravità del reato, in rapporto
alle fasce rapportate alla crescente etilemia, fu introdotta dal D.L. 17 giugno
2003 n. 151 convertito con modificazioni nella L. 1 agosto 2003 n. 214 e quindi
anteriormente alla commissione del reato de quo.

Incensurabili devono pure

ritenersi le statuizioni della sentenza impugnata sia in punto alla chiara
dimostrazione della rilevante etilemia accertata grazie agli esiti, sopra riferiti,

prova ed a 1,58 gr./I., alla seconda ) commessa in Modena il 12 maggio 2007 e

delValcooltest, peraltro ” convalidati ” da conforme ed inequivoca sintomatologia
che in ordine al trattamento sanzionatorio ( del tutto congruo ) ed alla
sospensione della patente di guida ( fissata in misura inferiore al minimo )
nonchè al diniego delle attenuanti generiche, a tanto non essendo sufficiente la
mera incensuratezza.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a

causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della
ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno
2000).

P Q NI

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Rorria,lì 19 settembre 2014.

favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di

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