Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25020 del 19/09/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 25020 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ha pronunciato la seguente

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sul ricorso proposto da:
NGJELA ELIDON N. IL 09/12/1985
NGJELA GRAMOZ N. IL 04/02/1988
GALICA SERJAN N. IL 18/09/1984
CELA QEMAL N. IL 16/07/1979

avverso la sentenza n. 5065/2012 GIP TRIBUNALE di TERAMO, del
28/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 19/09/2014

n. 6 ricorrenti NJELA GRAMOZ – NJELA ELIDON – CELA QEMAL – GALICA
SERJAN
Motivi della decisione

Gli imputati in epigrafe propongono personalmente distinti ricorsi per
cassazione ( ancorchè di identico contenuto) avverso la sentenza emessa il 28
febbraio 2013 dal GIP del Tribunale di TERAMO ex art. 444 cod. proc. pen., in

pen., 73 d.P.R. n. 309/1990, loro rispettivamente ascritte in rubrica, commesse
in Alba Adriatica da aprile 2011 a maggio 2012, di cessione illecita di
quantitativi di sostanza stupefacente tipo cocaina; il CELA QEMAL, altresì del
delitto di cui agli artt.110,629, commi 1 e 2 in relazione all’art. 628, comma 3
n.1 cod. pen. ( capo 00) commesso in Alba Adriatica dal 25 aprile al 4 maggio
2012, con applicazione, per ciascuno, delle pene, di seguito
indicate,rispettivamente concordate con il P.M.,concessa a tutti gli imputati la
speciale attenuante prevista dall’art.73, comma V° d.P.R. n.309/1990:
1.

NGJELA GRAMOZ: mesi dieci di reclusione ed euro 3.000,00 di multa
(pena base 1 anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa,aumentata di
mesi 3 recl. ed euro 1.500,00 multa ex art. 81 cpv. cod. pen.);

2.

NGJELA ELIDON: un anno, mesi dieci di reclusione ed euro 4.000,00 di
multa ( pena base 2 anni di reclusione ed euro 6.000,00 di multa
aumentata di mesi 4 recl. ed euro 2.000,00 multa ex art. 81 cpv. cod.
pen. )

3.

CELA QEMAL: un anno, mesi dieci di reclusione ed euro 4.000,00 di
multa ( pena base 2 anni di reclusione ed euro 6.000,00 di multa
aumentata di mesi 4 recl. ed euro 2.000,00 multa ex art. 81 cpv. cod.
pen. )

4.

GALICA SERJAN: un anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa (pena
base 1 anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa,aumentata di mesi 6
recl. ed euro 1.500,00 multa ex art. 81 cpv. cod. pen.);

Deducono i ricorrenti vizi di difetto della motivazione in relazione al diniego di
applicazione del disposto dell’art. 129 cod. proc. pen. da ritenersi
manifestamente infondati atteso l’esaustivo richiamo, nell’apparato
argonnentativo della sentenza impugnata, al contenuto delle intercettazioni
telefoniche e delle sommarie dichiarazioni rese dagli acquirenti dello
stupefacente.
Deve invece rilevarsi d’ufficio

ex art. 609, comma

20 codice di rito

la

sopravvenuta illegalità del trattamento sanzionatorio applicato, in ragione della

quanto ritenuti responsabili di numerose violazioni degli artt.81 cpv.,110 cod.

entrata in vigore di nuove disposizioni di legge modificative dell’art. 73, comma
V° d.P.R. n. 309/1990.
Giova rammentare che all’epoca dei commessi reati in materia di sostanze
stupefacenti: da aprile 2011 a maggio 2012, l’art. 73, comma V° del d.P.R.
n.309/1990 prevedeva un’attenuante ad effetto speciale,con pena della
reclusione compresa tra UNO e SEI anni congiunta a pena della multa compresa
tra 3.000 e 26.000 euro; ciò a prescindere dalla tipologia della sostanza

L’art.2 del decreto legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni,
dall’art. 1 comma

10 della legge 21 febbraio 2014 n. 10 ha sostituto

integralmente, con effetto dal 24 dicembre 2013, il testo dell’art. 73 comma V°
d.P.R. n. 309/1990,ridisegnando peraltro una fattispecie autonoma di reato.
Tanto manifestamente emergeva dalla nuova formulazione letterale della norma
che reca l’inequivoca clausola di riserva o di sussidiarietà:
costituisca più grave reato…”

“Salvo che il fatto

di guisa da delineare una condotta materiale

dotata di specifica ed autonoma rilevanza, relativamente agli estremi oggettivi
del reato integrati dalla condotta di “chiunque commette uno dei fatti previsti
dal presente articolo ” qualificabili in termini di “lieve entità” per mezzi, modalità
o circostanze dell’azione, qualità, quantità delle sostanze. Il delitto risultava
punito con le stesse pene della reclusione da UNO a CINQUE anni e della multa
da euro 3.000 a 26.000,ferma restando l’esclusione di ogni differenziazione in
rapporto alla natura “pesante” o ” leggera” delle sostanze stupefacenti.
In seguito, per effetto del decreto legge 20 marzo 2014 n.36 ( in vigore dal 21
marzo 2014) convertito nella legge 16 maggio 2014 n. 79 – art. 1, l’art.73
comma V° d.P.R. n. 309/1990 ha subito ulteriori modifiche in relazione al
trattamento sanzionatorio. Riconfermata la qualificazione del fatto come reato
autonomo e ferma l’irrilevanza della diversa tipologia della sostanza
stupefacente, il reato risulta anche attualmente punito con la pena della
reclusione compresa tra SEI mesi e QUATTRO anni e con quella della multa da
euro 1.032 ad euro 10.329.
Ciò detto il novum jus superveniens deve essere valutato nell’ambito di un
organico giudizio comparativo volto ad individuare la disposizione più favorevole
al reo, ex art. 2 comma 4 0 cod. pen. rispetto alla disciplina in vigore all’epoca del
fatto. Ritiene il Collegio di individuare, in tale ottica, la disposizione più
favorevole all’imputato nel novum normativo introdotto dall’art. 1 del decreto
legge 20 marzo 2014 n.36 ( in vigore dal 21 marzo 2014) convertito nella legge
16 maggio 2014 n. 79 – art. 1, con cui non solo si sono sensibilmente ridotte le
pene di genere detentivo e pecuniario previste dall’art.73 comma V° d.P.R. n.
309/1990,sia nel minimo che nel massimo edittali rispetto alla formulazione in

2

stupefacente.

vigore all’epoca del fatto, ma soprattutto si è confermata la qualificazione delle
condotte ” di lieve entità ” in termini di fattispecie autonoma di reato, come già
stabilito dall’art.2 del decreto legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 comma 1° della legge 21 febbraio 2014 n. 10.
Non resta quindi che far luogo all’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata (che ha recepito un accordo sulla pena in base della normativa
anteriore, la cui forbice edittale delle pene di entrambi i generi si rivelava assai

anche in riferimento all’imputazione di estorsione aggravata, ascritta a CELA
QEMAL e ritenuta in continuazione ) al fine di consentire al giudice a quo
l’eventuale applicazione dellyus superveniens.
Gli atti vanno quindi rimessi a detto giudice per il nuovo giudizio.

PQM

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Teramo.
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2014.

meno favorevole per tutti gli imputati rispetto a quella attualmente in vigore; ciò

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