Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2502 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2502 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL KHALFAOUY ILIASS N. IL 12/08/1994
avverso la sentenza n. 403/2015 TRIBUNALE di COMO, del
17/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 02/12/2015

IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata applicata al ricorrente, El Khalfaoui Iliass, ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di continuata illecita
cessione di stupefacenti (art. 73, co. 3 e 5 T.U. Stup.), è inammissibile.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che è inammissibile il
ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed
indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute

della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Nel caso di specie il
ricorrente si é limitato alla formulazione di censure delineate in astratto, senza
alcuna correlazione con specifiche argomentazioni rinvenibili nella decisione
impugnata, lamentando l’insussistenza di motivazione in ordine alla non
ricorrenza di causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Invero, la giurisprudenza di questa Corte insegna che nella motivazione della
sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a
far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di
proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo
(Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015 – dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv. 263082).
Nel caso che occupa, a fronte dell’esplicito richiamo al contenuto degli atti
del fascicolo processuale (verbali di arresto in flagranza di reato, di
individuazione di persona ed ammissione dell’imputato) come alle fonti del
giudizio dì insussistenza dì causa di non punibilità il ricorrente non può
legittimamente dolersi del vizio motivazionale e in ogni caso avrebbe dovuto
indicare gli specifici elementi non considerati dal giudice, ancorché decisivi nel
senso preteso.
Inoltre, sempre in

tema di sentenza di applicazione della pena, è

inammissibile il ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti la misura
della pena, salvo non si versi in ipotesi di pena illegale (Sez. 3, n. 10286 del
13/02/2013 – dep. 06/03/2013, Matteliano, Rv. 254980).
Nel caso che occupa, il ricorrente si duole della omessa motivazione in
ordine alla congruità della pena applicata. Si tratta di un motivo non consentito,
alla luce del rito prescelto; e che peraltro é manifestamente infondato avendo il
giudice dato conto dei criteri di commisurazione adottati.

infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 a favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/2015.

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