Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25018 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25018 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

LUISA BIANCHI
FAUSTO IZZO
LUCA VITELLI CASELLA
LUCIA ESPOSITO

– Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GONZALEZ CORREA GUILLERMO LEON (ALIAS) N. IL
17/11/1951
avverso la sentenza n. 1223/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

REGISTRO GENERALE
N. 16326/2013

Data Udienza: 19/09/2014

n. 3 ricorrente GONZALEZ CORREA GUILLERMO LEON

Motivi della decisione

L’imputato ricorre

personalmente per cassazione avverso la sentenza

di cui in epigrafe ( emessa a conferma di quella di condanna di primo grado )
lamentando violazioni della legge penale sostanziale e processuale in punto

73 d.P.R. n. 309/1990, allo stesso ascritti in rubrica. Con memoria pervenuta
in cancelleria il 2 settembre 2014,i1 predetto, contestata l’inammissibilità del
ricorso per tardività rilevata in sede di esame preliminare, ha richiesto si
procedesse alla trattazione del procedimento in pubblica udienza.
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso è inammissibile siccome
tardivamente proposto in data 25 marzo 2013 e quindi ben oltre il termine di
giorni QUARANTACINQUE, decorrenti – per l’imputato detenuto e presente alla
lettura della sentenza avvenuta all’udienza del 14 novembre 2012 – dalla
scadenza, in data 14 dicembre 2012, del termine di giorni TRENTA, fissato

ex

art.544, comma 2° cod. proc. pen. dalla Corte d’appello per il deposito della
motivazione; ciò a’sensi dell’ art. 585, comma 1° lett.c) e comma 2° lett. c)
codice di rito. vedi
Ne resta ovviamente precluso l’esame, nel merito.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2014.

all’affermazione della penale responsabilità, quanto ai delitti di cui agli artt. 74 e

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