Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25017 del 19/09/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 25017 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

sul ricorso proposto da:
IKEH IKENNA N. IL 13/11/1974
MONGO CAMARA N. IL 20/06/1986
avverso la sentenza n. 2489/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 19/09/2014

n.2 ricorrenti IKEH IKENNA – MONGO CAMARA

Motivi della decisione

Contro la sentenza in epigrafe, propongono, a mezzo dei rispettivi
difensori, distinti ricorsi per cassazione gli imputati giudicati responsabili, con
doppia statuizione conforme nei gradi del giudizio di nnerito,di plurime violazioni

2010,Ioro ascritte in rubrica e per l’effetto, rispettivamente, condannati: IKEH
IKENNA,alla pena di anni QUATTRO,mesi QUATTRO di reclusione ed euro
17.200,00 di multa, concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla
ritenuta recidiva semplice; giudicato più grave, ai fini dell’applicazione della
continuazione, il delitto sub 1; MONGO CAMARA, alla pena di mesi NOVE, giorni
DIECI di reclusione ed euro 1.800,00 di multa,concessa la speciale attenuante
prevista dall’art. 73, comma V° d.P.R. n. 309/1990,disapplicata la recidiva
contestata e ritenuta, ai fini della continuazione,violazione più grave quella sub
n.36.
IKEH IKENNA, con un unico motivo, si duole di vizi di violazione di legge e di vizi
della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra
i fatti per cui è processo e quelli giudicati con sentenza del GIP di Torino del 4
febbraio 2008, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2008.
MONGO CAMARA lamenta vizi motivazionali della sentenza impugnata in punto
pena ed in punto al bilanciamento delle attenuanti generiche.
Le censure rispettivamente dedotte sono infondate.
La Corte d’appello di Torino ha invero esaustivamente ed ineccepibilmente
nnotivato,condividendo gli assunti argomentativi della sentenza di primo grado,
in ordine al diniego dell’applicazione della continuazione ad IKEH IKENNA,
rimarcando che il lungo lasso di tempo di due anni, intercorso tra i reati che
l’imputato avrebbe voluto unificati sotto il vincolo della continuazione, impediva
di ritenere ragionevolmente che il predetto ne avesse programmato la unitaria
consumazione all’atto dell’esecuzione di quelli risalenti al 2007, non potendo
confondersi la recidivanza con il presupposto indefettibile della identità del
disegno criminoso.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente IKEH
IKENNA al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, dei ricorrenti stessi (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13
giugno 2000).

i

continuate dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, commesse in Torino negli anni 2009 e

Quanto alla posizione di MONGO CAMARA, rilevata l’aspecificità e l’apoditticcità
delle doglianze dedotte, osserva il Collegio che la stessa Corte distrettuale, con
motivazione congrua ed appropriata ( insindacabile quindi in questa sede ) ha
ribadito la legittimità della esclusione della riduzione di pena, nella massima
estensione, delle pur concesse attenuanti generiche (restando invero
inconferente ogni questione di bilanciamento, in difetto di aggravanti ritenute ed
applicate ) in ragione della gravità del fatto “desumibile dall’inserimento non

dallo stesso riportati, fermi i limitati e modesti aumenti della pena base di giorni
QUINDICI di reclusione ed euro 50 di multa,irrogati a titolo di continuazione
interna ed in relazione agli altri reati sub nn.16 e 38.
Va invece rilevata d’ufficio, ex art. 609, comma 2° codice di rito,quanto allo
stesso MONGO CAMARA,la sopravvenuta illegalità del trattamento sanzionatorio.
Giova invero rammentare che, per quanto in questa sede rileva, all’epoca del più
grave reato commesso, di cui al capo n. 36: dal 24 settembre 2009 alli 8
gennaio 2010, l’art. 73, comma V° del d.P.R. n.309/1990 prevedeva
un’attenuante ad effetto speciale,con pena della reclusione compresa tra UNO e
SEI anni congiunta a pena della multa compresa tra euro 3.000 ad euro 26.000,
a prescindere dalla tipologia delle sostanze stupefacenti.
L’art.2 del decreto legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni,
dall’art. 1 comma 1° della legge 21 febbraio 2014 n. 10, ha sostituto
integralmente, con effetto dal 24 dicembre 2013, il testo dell’art. 73 comma V°
d.P.R. n. 309/1990,ridisegnando peraltro una fattispecie autonoma di reato.
Tanto manifestamente emergeva dalla nuova formulazione letterale della norma
che reca l’inequivoca clausola di riserva o di sussidiarietà:
costituisca più grave reato…”

“Salvo che il fatto

di guisa da delineare una condotta materiale

dotata di specifica ed autonoma rilevanza, relativamente agli estremi oggettivi
del reato integrati dalla condotta di “chiunque commette uno dei fatti previsti
dal presente articolo ” qualificabili in termini di “lieve entità” per mezzi, modalità
o circostanze dell’azione, qualità, quantità delle sostanze. Il delitto risultava
punito con la pene della reclusione da UNO a CINQUE anni e della multa da
euro 3.000 a 26.000,ferma restando l’esclusione di ogni differenziazione in
rapporto alla natura “pesante” o “leggera” delle sostanze stupefacenti.
In seguito, per effetto del decreto legge 20 marzo 2014 n.36 ( in vigore dal 21
marzo 2014) convertito nella legge 16 maggio 2014 n. 79 – art. 1, l’art.73
comma V° d.P.R. n. 309/1990 ha subito ulteriori modifiche in relazione al
trattamento sanzionatorio. Riconfermata la qualificazione del fatto come reato
autonomo e ferma l’irrilevanza della diversa tipologia della sostanza
stupefacente, il reato risulta anche attualmente punito con la pena della

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occasionale dell’imputato nel commercio della droga ” e dei precedenti specifici

reclusione compresa tra SEI mesi e QUATTRO anni e con quella della multa da
euro 1.032 ad euro 10.329.
Ciò detto il novum jus superveniens rispetto all’assetto normativo in vigore
all’epoca del commesso reato per cui è processo,deve essere valutato nell’ambito
di un organico giudizio comparativo volto ad individuare la disposizione più
favorevole al reo ex art. 2 comma 4 0 cod. pen. Ritiene il Collegio di individuare,
in tale ottica, la disposizione più favorevole all’imputato nel novum normativo

marzo 2014) convertito nella legge 16 maggio 2014 n. 79 – art. 1, con cui non
solo si sono sensibilmente ridotte le pene di genere detentivo e pecuniario
previste dall’art.73 comma V° d.P.R. n. 309/1990, rispetto alla formulazione in
vigore all’epoca del fatto, ma soprattutto si è confermata la qualificazione delle
condotte ” di lieve entità ” in termini di fattispecie autonoma di reato, come già
stabilito dall’art.2 del decreto legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 comma 10 della legge 21 febbraio 2014 n. 10. Appare
quindi, a tale stregua, sprovvista di adeguata motivazione a supporto, la pena
base di 1 anno,mesi 3 di reclusione ed euro 3.300,00 di multa, fissata dal
Giudice di prime cure ( e confermata in grado d’appello ) per il reato più grave
sub n. 36, ascritto a MONGO CAMARA, rispetto alla forbice edittale delle pene di
entrambi i generi,divenute attualmente applicabili. Al Giudice di rinvio,
individuato in altra sezione della Corte d’appello di Torino, deve quindi
demandarsi la revisione della determinazione del trattamento sanzionatorio,
quanto a MONGO CAMARA, ferma ovviamente la riduzione di essa per effetto
delle attenuanti generiche in misura non inferiore a quella applicata con la
sentenza di primo grado e la determinazione degli aumenti per la continuazione
interna ed esterna, in misura non superiore a quella stabilita con la stessa
decisione.
Conclusivamente deve annotarsi che, disposto da questa Corte il rinvio del
procedimento esclusivamente in punto alla rideterminazione della pena, il
giudicato (progressivo) in tal modo formatosi sull’accertamento del reato e
sull’affermata responsabilità dell’imputato MONGO CAMARA, preclude

ovviamente – che tali questioni siano rimesse in discussione, attesa la
definitività della decisione sui suddetti punti ( cfr.

ex multis: S.U. n. 4904

/1997; Sez. 1 n. 8606/1997; Sez. 3 n.6607/2000; Sez. 4 n.2843/2008; Sez. 3
n.15101/2010).

PQM

3

introdotto dall’art. 1 del decreto legge 20 marzo 2014 n.36 (in vigore dal 21

Annulla la sentenza impugnata in riferimento alla posizione processuale di
MONGO CAMARA limitatamente al trattamento sanzionatorio;rinvia sul punto alla
Corte d’appello di Torino. Rigetta nel resto. Visto l’art. 624 cod. proc.pen.
dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di responsabilità
per il reato ascritto. Dichiara inammissibile il ricorso di IKEH IKENNA e lo
condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma lì 19 settembre 2014.

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